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Legge 15 Maggio 1997, n. 127
Misure urgenti per lo snellimento
dell'attività amministrativa e
dei procedimenti di decisione e di controllo
Art. 1
Semplificazione delle norme sulla documentazione amministrativa
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, con uno o piu' regolamenti
da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari, il Governo adotta misure per
la semplificazione delle norme sulla documentazione
amministrativa. Le Commissioni si esprimono entro trenta
giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine
il decreto e' emanato anche in mancanza del parere ed
entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
2. Dalla data di entrata in vigore delle
norme regolamentari di cui al comma 1 sono abrogate
le disposizioni vigenti, anche di legge, con esse incompatibili.
3. Il regolamento si conforma, oltre
che ai principi contenuti nell'articolo 18 della legge
7 agosto 1990, n. 241, ai seguenti criteri e principi
direttivi:
a) eliminazione o riduzione dei certificati
o delle certificazioni richieste ai soggetti interessati
all'adozione di provvedimenti amministrativi o all'acquisizione
di vantaggi, benefici economici o altre utilita' erogati
da soggetti pubblici o gestori o esercenti di pubblici
servizi;
b) ampliamento delle categorie di stati,
fatti, qualita' personali comprovabili dagli interessati
con dichiarazioni sostitutive di certificazioni;
c) modificazione delle disposizioni normative
e regolamentari sui procedimenti amministrativi in attuazione
dei criteri di cui alle lettere a) e b), al fine di
evitare che le misure di semplificazione comportino
oneri o ritardi nell'adozione dell'atto amministrativo;
d) indicazione esplicita delle norme
abrogate.
Art. 2
Disposizioni in materia di stato civile e di certificazione
anagrafica
1. L'articolo 70 del regio decreto 9
luglio 1939, n. 1238, e' sostituito dal seguente:
"Art. 70.
1. La dichiarazione di nascita e' resa
indistintamente da uno dei genitori, da un procuratore
speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra
persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale
volonta' della madre di non essere nominata.
2. La dichiarazione puo' essere resa,
entro dieci giorni, presso il comune nel cui territorio
e' avvenuto il parto o, entro tre giorni, presso la
direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura
in cui e' avvenuta la nascita. In tale ultimo caso e'
trasmessa dal direttore sanitario all'ufficiale di stato
civile competente nei dieci giorni successivi, anche
attraverso l'utilizzazione di sistemi di comunicazione
telematici.
3. I genitori, o uno di essi, hanno facolta'
di dichiarare, entro dieci giorni dal parto, la nascita
nel proprio comune di residenza. Nel caso in cui i genitori
non risiedano nello stesso comune, salvo diverso accordo
tra di loro, la dichiarazione di nascita e' resa nel
comune di residenza della madre. In tali casi il comune
nel quale e' resa la dichiarazione deve procurarsi l'attestazione
dell'avvenuta nascita presso il centro di nascita che
risulta dalla dichiarazione. Ove la nascita sia avvenuta
al di fuori di un centro di nascita, e' necessario produrre
una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo
2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e del relativo
regolamento di attuazione adottato con decreto del Presidente
della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130.
4. Alla dichiarazione di nascita non
si applica l'articolo 41".
2. L'articolo 195 del regio decreto 9
luglio 1939, n. 1238, e' sostituito dal seguente:
"Art. 195. - 1. I certificati e
gli estratti di stato civile sono validi in tutto il
territorio della Repubblica".
3. I certificati rilasciati dalle pubbliche
amministrazioni attestanti stati e fatti personali non
soggetti a modificazioni hanno validita' illimitata.
Le restanti certificazioni hanno validita' di sei mesi
dalla data di rilascio.
4. I certificati anagrafici, le certificazioni
dello stato civile, gli estratti e le copie integrali
degli atti di stato civile sono ammessi dalle pubbliche
amministrazioni nonche' dai gestori o esercenti di pubblici
servizi anche oltre i termini di validita' nel caso
in cui l'interessato dichiari, in fondo al documento,
che le informazioni contenute nel certificato stesso
non hanno subito variazioni dalla data di rilascio.
E' comunque fatta salva la facolta' di verificare la
veridicita' e la autenticita' delle attestazioni prodotte.
In caso di falsa dichiarazione si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n.
15.
5. I comuni favoriscono, per mezzo di
intese o convenzioni, la trasmissione di dati o documenti
tra gli archivi anagrafici e dello stato civile, le
altre pubbliche amministrazioni, nonche' i gestori o
esercenti di pubblici servizi, garantendo il diritto
alla riservatezza delle persone. La trasmissione di
dati puo' avvenire anche attraverso sistemi informatici
e telematici.
6. Dopo il comma 1 dell'articolo 15-quinquies
del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.
38, e' inserito il seguente:
"1-bis. La certificazione redatta
con le modalita' di cui al comma 1 puo' essere trasmessa
e rilasciata in forma telematica anche al di fuori del
territorio del comune competente".
7. Le fotografie prescritte per il rilascio
di documenti personali sono legalizzate dall'ufficio
ricevente, a richiesta dell'interessato, se presentate
personalmente.
8. Le firme e le sottoscrizioni inerenti
ai medesimi atti, e richieste a piu' soggetti dai pubblici
uffici, possono essere apposte anche disgiuntamente,
purche' nei termini.
9. Nei documenti di riconoscimento non
e' necessaria l'indicazione o l'attestazione dello stato
civile, salvo specifica istanza del richiedente.
10. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno,
sono individuate, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, le modalita' per il
rilascio della carta di identita' su supporto magnetico.
La carta di identita' deve contenere
i dati personali ed il codice fiscale nonche', qualora
l'interessato non si opponga, l'indicazione del gruppo
sanguigno. La stessa puo' essere rinnovata a decorrere
dal centottantesimo giorno precedente la scadenza.
11. E' abrogata la lettera f) dell'articolo
3 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, in materia
di rilascio del passaporto.
12. Entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, con regolamento da adottarsi
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, il Governo adotta misure per la revisione
e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile
di cui al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sulla
base dei seguenti criteri:
a) riduzione e semplificazione dei registri
dello stato civile;
b) eliminazione o riduzione delle fasi
procedimentali che si svolgono tra uffici di diverse
amministrazioni o della medesima amministrazione;
c) eliminazione, riduzione e semplificazione
degli adempimenti richiesti al cittadino in materia
di stato civile;
d) revisione delle competenze e dei procedimenti
degli organi della giurisdizione volontaria in materia
di stato civile;
e) riduzione dei termini per la conclusione
dei procedimenti;
f) regolazione uniforme dei procedimenti
dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni
o presso diversi uffici della medesima amministrazione;
g) riduzione del numero di procedimenti
amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si
riferiscono alla medesima attivita', anche riunendo
in una unica fonte regolamentare, ove cio' non ostacoli
la conoscibilita' normativa, disposizioni provenienti
da fonti di rango diverso, ovvero che richiedano particolari
procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere
le procedure stesse.
13. Sullo schema di regolamento di cui
al comma 12 le Commissioni parlamentari si esprimono
entro trenta giorni dalla data di ricezione. Decorso
tale termine il decreto e' emanato anche in mancanza
del parere ed entra in vigore novanta giorni dopo la
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
14. Dalla data di entrata in vigore delle
norme regolamentari di cui al comma 12 sono abrogate
le disposizioni vigenti, anche di legge, con esse incompatibili.
15. I comuni che non versino nelle situazioni
strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive
modificazioni, possono prevedere la soppressione dei
diritti di segreteria da corrispondere per il rilascio
degli atti amministrativi previsti dall'articolo 10,
comma 10, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68,
nonche' del diritto fisso previsto dal comma 12-ter
del citato articolo 10. Possono inoltre prevedere la
soppressione o riduzione di diritti, tasse o contributi
previsti per il rilascio di certificati, documenti e
altri atti amministrativi, quando i relativi proventi
sono destinati esclusivamente a vantaggio dell'ente
locale, o limitatamente alla quota destinata esclusivamente
a vantaggio dell'ente locale.
Art. 3
Disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive
e di semplificazione delle domande di ammissione agli
impieghi
1. I dati relativi al cognome, nome,
luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile
e residenza attestati in documenti di riconoscimento
in corso di validita', hanno lo stesso valore probatorio
dei corrispondenti certificati. E' fatto divieto alle
amministrazioni pubbliche ed ai gestori o esercenti
di pubblici servizi, nel caso in cui all'atto della
presentazione dell'istanza sia richiesta l'esibizione
di un documento di riconoscimento, di richiedere certificati
attestanti stati o fatti contenuti nel documento di
riconoscimento esibito.
E', comunque, fatta salva per le amministrazioni
pubbliche ed i gestori e gli esercenti di pubblici servizi
la facolta' di verificare, nel corso del procedimento,
la veridicita' dei dati contenuti nel documento di identita'.
Nel caso in cui i dati attestati in documenti di riconoscimento
abbiano subito variazioni dalla data di rilascio e ciononostante
sia stato esibito il documento ai fini del presente
comma, si applicano le sanzioni previste dall'articolo
489 del codice penale.
2. L'articolo 3, primo comma, della legge
4 gennaio 1968, n. 15, e' sostituito dal seguente:
"I regolamenti delle amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, stabiliscono per quali fatti,
stati e qualita' personali, oltre quelli indicati nell'articolo
2, e' ammessa, in luogo della documentazione, una dichiarazione
sostitutiva sottoscritta dall'interessato. In tali casi
la documentazione sara' successivamente esibita dall'interessato,
a richiesta dell'amministrazione, prima che sia emesso
il provvedimento a lui favorevole. Qualora l'interessato
non produca la documentazione nel termine di quindici
giorni, o nel piu' ampio termine concesso dall'amministrazione,
il provvedimento non e' emesso".
3. L'articolo 3, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n.
130, e' sostituito dal seguente:
"1. Le dichiarazioni sostitutive
di cui al comma 1 dell'articolo 2 possono essere presentate
anche contestualmente all'istanza e sono sottoscritte
dall'interessato in presenza del dipendente addetto".
Nei casi in cui le norme di legge o di
regolamenti prevedono che in luogo della produzione
di certificati possa essere presentata una dichiarazione
sostitutiva, la mancata accettazione della stessa costituisce
violazione dei doveri di ufficio.
5. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, di richiedere l'autenticazione
della sottoscrizione delle domande per la partecipazione
a selezioni per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni
a qualsiasi titolo.
6. La partecipazione ai concorsi indetti
da pubbliche amministrazioni non e' soggetta a limiti
di eta', salvo deroghe dettate da regolamenti delle
singole amministrazioni connesse alla natura del servizio
o ad oggettive necessita' dell'amministrazione.
7. Sono aboliti i titoli preferenziali
relativi all'eta' e restano fermi le altre limitazioni
e i requisiti previsti dalle leggi e dai regolamenti
per l'ammissione ai concorsi pubblici.
8. Alla lettera e) del primo comma dell'articolo
12 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, e' aggiunto,
in fine, il seguente periodo:
"I bandi di concorso possono prevedere
la partecipazione di personale dotato anche di laurea
diversa adeguando le prove d'esame e riservano in ogni
caso una percentuale non inferiore al 20 per cento dei
posti messi a concorso a personale dotato di laurea
in scienze economiche o statistiche e attuariali".
9. All'articolo 4 della legge 4 gennaio
1968, n. 15, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Quando la dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorieta' e' resa ad imprese di gestione
di servizi pubblici, la sottoscrizione e' autenticata,
con l'osservanza delle modalita' di cui all'articolo
20, dal funzionario incaricato dal rappresentante legale
dell'impresa stessa".
10. Sono abrogati i commi 5 e 6 dell'articolo
4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, e il secondo comma dell'articolo 2 della
legge 4 gennaio 1968, n. 15, nonche' ogni altra disposizione
in contrasto con il divieto di cui al comma 5.
11. La sottoscrizione, in presenza del
dipendente addetto, di istanze da produrre agli organi
della amministrazione pubblica ed ai gestori o esercenti
di pubblici servizi, non e' soggetta ad autenticazione.
Art. 4
Giuramento del sindaco e del presidente della provincia.
distintivo del sindaco
1. Il comma 6 dell'articolo
36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e' sostituito
dal seguente:
"6. Il sindaco e il presidente della
provincia prestano davanti al consiglio, nella seduta
di insediamento, il giuramento di osservare lealmente
la Costituzione italiana".
2. Il comma 7 dell'articolo 36 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, e' sostituito dal seguente:
"7. Distintivo del sindaco e' la
fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo
stemma del comune, da portarsi a tracolla della spalla
destra".
Art. 5
Disposizioni in materia di funzionamento e di competenza
dei consigli comunali, provinciali e regionali
1. Il comma 2-bis dell'articolo 31 della
legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni,
e' sostituito dal seguente:
"2-bis. Le dimissioni dalla carica
di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio,
devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente
nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili,
non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente
efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni,
deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari,
con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione
delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si
fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti,
si debba procedere allo scioglimento del consiglio a
norma dell'articolo 39, comma 1, lettera b), numero
2), della presente legge".
2. Al comma 1 dell'articolo 39 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, il numero 2) della lettera
b) e' sostituito dal seguente:
"2) cessazione dalla carica per
dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati
purche' contemporaneamente presentati al protocollo
dell'ente, della meta' piu' uno dei membri assegnati,
non computando a tal fine il sindaco o il presidente
della provincia;".
3. Al comma 1, lettera b), dell'articolo
39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il numero
2) e' aggiunto il seguente:
"2-bis) riduzione dell'organo assembleare
per impossibilita' di surroga alla meta' dei componenti
del consiglio".
4. All'articolo 35 della legge 8 giugno
1990, n. 142, e' aggiunto in fine, il seguente comma:
"2-bis. E', altresi', di competenza
della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento
degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri
generali stabiliti dal consiglio".
5. Al comma 2, lettera b), dell'articolo
32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo le parole:
"i piani territoriali ed urbanistici," sono
aggiunte le seguenti: "i piani particolareggiati
ed i piani di recupero,".
6. La lettera c) del comma 2 dell'articolo
32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e' abrogata.
7. Al numero 7) del tredicesimo comma
dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108,
introdotto dall'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995,
n. 43, le parole: "qualora tale seconda verifica
dia esito negativo, assegna alla lista regionale una
quota aggiuntiva di seggi che, tenuti fermi i seggi
attribuiti ai sensi dei numeri 4) e 5) e quelli attribuiti
in ambito provinciale, consenta di raggiungere il 55
per cento del totale dei seggi del consiglio nella composizione
cosi' integrata con arrotondamento all'unita' inferiore"
devono interpretarsi nel senso che tale arrotondamento
e' da riferirsi ai decimali da rapportarsi alla percentuale
complessiva e non al numero dei seggi, che devono pertanto
comunque raggiungere o superare il 55 per cento del
totale dei seggi del consiglio nella composizione cosi'
integrata.
Art. 6
Disposizioni in materia di personale
1. Il comma 1 dell'articolo 51 della legge 8 giugno
1990, n. 142, e' sostituito dal seguente:
"1. I comuni e le province disciplinano
con appositi regolamenti, in conformita' con lo statuto,
l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in
base a criteri di autonomia, funzionalita' ed economicita'
di gestione, e secondo principi di professionalita'
e responsabilita'. Nelle materie soggette a riserva
di legge ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera
c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potesta'
regolamentare degli enti si esercita tenendo conto della
contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo
da non determinarne disapplicazioni durante il periodo
di vigenza. Nelle materie non riservate alla legge il
comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e
integrazioni, si applica anche ai regolamenti di cui
al presente comma".
2. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo
51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e' sostituito
dal seguente:
"Sono ad essi attribuiti tutti i
compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi
definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo
politico, tra i quali in particolare, secondo le modalita'
stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente:
a) la presidenza delle commissioni di
gara e di concorso;
b) la responsabilita' delle procedure
d'appalto e di concorso;
c) la stipulazione dei contratti;
d) gli atti di gestione finanziaria,
ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
e) gli atti di amministrazione e gestione
del personale;
f) i provvedimenti di autorizzazione,
concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga
accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale,
nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge,
dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi
comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
g) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni,
diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed
ogni altro atto costituenti manifestazione di giudizio
e di conoscenza;
h) gli atti ad essi attribuiti dallo
statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati
dal sindaco".
3. Dopo il comma 3 dell'articolo 51 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, e' inserito il seguente:
"3-bis. Nei comuni privi di personale
di qualifica dirigenziale le funzioni di cui al comma
3 sono svolte dai responsabili degli uffici o dei servizi".
4. Dopo il comma 5 dell'articolo 51 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, e' aggiunto il seguente:
"5-bis. Il regolamento sull'ordinamento
degli uffici e dei servizi, negli enti in cui e' prevista
la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalita'
con cui possono essere stipulati, al di fuori della
dotazione organica, contratti a tempo determinato per
i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando
i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.
Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente
non superiore al 5 per cento del totale della dotazione
organica della dirigenza e dell'area direttiva e comunque
per almeno una unita'. Negli altri enti locali, il regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce
i limiti, i criteri e le modalita' con cui possono essere
stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo
in assenza di professionalita' analoghe presenti all'interno
dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti,
alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva,
fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica
da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura
complessivamente non superiore al 5 per cento della
dotazione organica dell'ente, o ad una unita' negli
enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unita'.
I contratti di cui al presente comma non possono avere
durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del
presidente della provincia in carica. Il trattamento
economico, equivalente a quello previsto dai vigenti
contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale
degli enti locali, puo' essere integrato, con provvedimento
motivato della giunta, da una indennita' ad personam,
commisurata alla specifica qualificazione professionale
e culturale, anche in considerazione della temporaneita'
del rapporto e delle condizioni di mercato relative
alle specifiche competenze professionali. Il trattamento
economico e l'eventuale indennita' ad personam sono
definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente
e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale.
Il contratto a tempo determinato e' risolto di diritto
nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto o
venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie
di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, e successive modificazioni.".
5. Il rapporto di impiego del dipendente
di una pubblica amministrazione e' risolto di diritto
con effetto dalla data di decorrenza del contratto stipulato
ai sensi del comma 4. L'amministrazione di provenienza
dispone, subordinatamente alla vacanza del posto in
organico o dalla data in cui la vacanza si verifica,
la riassunzione del dipendente qualora lo stesso ne
faccia richiesta entro i trenta giorni successivi alla
cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato
o alla data di disponibilita' del posto in organico.
6. Sono ammessi a presentare domanda
di riammissione in servizio, anche in deroga ai limiti
temporali eventualmente previsti dai relativi ordinamenti,
i dipendenti pubblici dimessisi per accedere a cariche
elettive a causa di situazioni di ineleggibilita' dichiarate
incostituzionali con sentenza della Corte costituzionale
n. 388 del 9-17 ottobre 1991.
La domanda deve essere presentata entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
7. Il comma 6 dell'articolo 51 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, e' sostituito dal seguente:
"6. Gli incarichi dirigenziali sono
conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato
e con le modalita' fissate dal regolamento sull'ordinamento
degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza
professionale, in relazione agli obiettivi indicati
nel programma amministrativo del sindaco o del presidente
della provincia e sono revocati in caso di inosservanza
delle direttive del sindaco o del presidente della provincia,
della giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso
di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno
finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano
esecutivo di gestione previsto dall'articolo 11 del
decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive
modificazioni, o per responsabilita' particolarmente
grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dall'articolo
20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli
incarichi puo' prescindere dalla precedente assegnazione
di funzioni di direzione a seguito di concorsi".
8. Al comma 7 dell'articolo 51 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo:
"Il regolamento sull'ordinamento
degli uffici e dei servizi puo' inoltre prevedere la
costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze
del sindaco, del presidente della provincia, della giunta
o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di
indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge,
costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, purche'
l'ente non abbia dichiarato il dissesto e non versi
nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui
all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, e successive modificazioni, da collaboratori
assunti con contratto a tempo determinato".
9. All'articolo 41 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, sono aggiunti, in fine, i seguenti
commi:
"3-bis. Il regolamento sull'ordinamento
degli uffici e dei servizi degli enti locali disciplina
le dotazioni organiche, le modalita' di assunzione agli
impieghi, i requisiti di accesso e le modalita' concorsuali,
nel rispetto dei principi fissati nei commi 1 e 2 dell'articolo
36. 3-ter. Nei comuni interessati da mutamenti demografici
stagionali in relazione a flussi turistici o a particolari
manifestazioni anche a carattere periodico, al fine
di assicurare il mantenimento di adeguati livelli quantitativi
e qualitativi dei servizi pubblici, il regolamento puo'
prevedere particolari modalita' di selezione per l'assunzione
del personale a tempo determinato per esigenze temporanee
o stagionali, secondo criteri di rapidita' e trasparenza
ed escludendo ogni forma di discriminazione. I rapporti
a tempo determinato non possono, a pena di nullita',
essere in nessun caso trasformati in rapporti a tempo
indeterminato".
10. Dopo l'articolo 51 della legge 8
giugno 1990, n. 142, e' inserito il seguente:
"Art. 51-bis. - (Direttore generale).
1. Il sindaco nei comuni con popolazione
superiore ai 15.000 abitanti e il presidente della provincia,
previa deliberazione della giunta comunale o provinciale,
possono nominare un direttore generale, al di fuori
della dotazione organica e con contratto a tempo determinato,
e secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione
degli uffici e dei servizi, che provvede ad attuare
gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi
di governo dell'ente, secondo le direttive impartite
dal sindaco o dal presidente della provincia, e che
sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli
ottimali di efficacia ed efficienza. Compete in particolare
al direttore generale la predisposizione del piano dettagliato
di obiettivi previsto dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo
40 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77,
nonche' la proposta di piano esecutivo di gestione previsto
dall'articolo 11 del predetto decreto legislativo n.
77 del 1995. A tali fini, al direttore generale rispondono,
nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti
dell'ente, ad eccezione del segretario del comune e
della provincia.
2. Il direttore generale e' revocato
dal sindaco o dal presidente della provincia, previa
deliberazione della giunta comunale o provinciale. La
durata dell'incarico non puo' eccedere quella del mandato
del sindaco o del presidente della provincia.
3. Nei comuni con popolazione inferiore
ai 15.000 abitanti e' consentito procedere alla nomina
del direttore generale previa stipula di convenzione
tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano
i 15.000 abitanti. In tal caso il direttore generale
dovra' provvedere anche alla gestione coordinata o unitaria
dei servizi tra i comuni interessati. 4. Quando non
risultino stipulate le convenzioni previste dal comma
3 e in ogni altro caso in cui il direttore generale
non sia stato nominato, le relative funzioni possono
essere conferite dal sindaco o dal presidente della
provincia al segretario".
11. All'articolo 55 della legge 8 giugno
1990, n. 142, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. I provvedimenti dei responsabili
dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi
al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi
con l'apposizione del visto di regolarita' contabile
attestante la copertura finanziaria".
12. Gli enti locali, che non versino
nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui
all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, e successive modificazioni, possono prevedere
concorsi interamente riservati al personale dipendente,
in relazione a particolari profili o figure professionali
caratterizzati da una professionalita' acquisita esclusivamente
all'interno dell'ente.
13. Il comma 1 dell'articolo 18 della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e' sostituito dai seguenti:
"1. L'1 per cento del costo preventivato
di un'opera o di un lavoro ovvero il 50 per cento della
tariffa professionale relativa a un atto di pianificazione
generale, particolareggiata o esecutiva sono destinati
alla costituzione di un fondo interno da ripartire tra
il personale degli uffici tecnici dell'amministrazione
aggiudicatrice o titolare dell'atto di pianificazione,
qualora essi abbiano redatto direttamente i progetti
o i piani, il coordinatore unico di cui all'articolo
7, il responsabile del procedimento e i loro collaboratori.
1-bis. Il fondo di cui al comma 1 e'
ripartito per ogni singola opera o atto di pianificazione,
sulla base di un regolamento dell'amministrazione aggiudicatrice
o titolare dell'atto di pianificazione".
14. Il comma 11 dell'articolo 3 della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' sostituito dal seguente:
"11. In deroga alle disposizioni
dei commi 5 e 8 gli enti locali con popolazione non
superiore ai 15.000 abitanti, che non versino nelle
situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo
45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
e successive modificazioni, non sono tenuti alla rilevazione
dei carichi di lavoro. Per gli enti locali con popolazione
superiore ai 15.000 abitanti, che si trovino nelle stesse
condizioni, la rilevazione dei carichi di lavoro costituisce
presupposto indispensabile per la rideterminazione delle
dotazioni organiche. La metodologia adottata e' approvata
con deliberazione della giunta che ne attesta, nel medesimo
atto, la congruita'. Non sono, altresi', tenute alla
rilevazione dei carichi di lavoro le istituzioni pubbliche
di assistenza e beneficenza".
15. L'articolo 16-bis del decreto-legge
18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 16-bis. - (Disposizioni in
materia di assunzioni e mobilita' negli enti locali).
1. Le procedure di mobilita' del personale
degli enti locali dissestati, eccedente rispetto ai
parametri fissati in sede di rideterminazione della
pianta organica, vengono espletate prioritariamente
nell'ambito della provincia e della regione di appartenenza
dell'ente interessato.
2. Esclusivamente al fine di consentire
l'assegnazione del personale di cui al comma 1, gli
enti locali della regione nella quale si trovino enti
locali che hanno deliberato il dissesto danno comunicazione
dei posti vacanti, di cui intendono assicurare la copertura,
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica. Entro quarantacinque giorni
dal ricevimento della predetta comunicazione, il Dipartimento
della funzione pubblica trasmette all'ente locale l'elenco
nominativo del personale da trasferire mediante la procedura
di mobilita' d'ufficio. In mancanza di tale trasmissione,
nel predetto termine, l'ente locale puo' avviare le
procedure di assunzione".
16. Le disposizioni dell'articolo 3,
commi da 47 a 52, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
non si applicano agli enti locali che non versino nelle
situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo
45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
e successive modificazioni.
17. Entro e non oltre tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge gli enti
locali sono tenuti ad annullare i provvedimenti di inquadramento
del personale adottati in modo difforme dalle disposizioni
del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno
1983, n. 347, e successive modificazioni ed integrazioni,
e a bandire contestualmente i concorsi per la copertura
dei posti resisi vacanti per effetto dell'annullamento.
Fino alla data di copertura dei posti resisi disponibili
per effetto del presente comma, il personale destinatario
dei provvedimenti di inquadramento ivi indicati continua
a svolgere le mansioni corrispondenti alla qualifica
attribuita con detti provvedimenti, mantenendo il relativo
trattamento economico. Alla copertura dei posti resisi
vacanti per effetto dell'annullamento si provvede mediante
concorsi interni per titoli integrati da colloquio ai
quali sono ammessi a partecipare i dipendenti appartenenti
alla qualifica immediatamente inferiore che abbiano
svolto almeno cinque anni di effettivo servizio nella
medesima qualifica, nonche' i dipendenti di cui al presente
comma anche se provvisti del titolo di studio immediatamente
inferiore a quello prescritto per l'accesso alla qualifica
corrispondente.
18. All'articolo 1 della legge 28 dicembre
1995, n. 549, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 14, le parole: "alla
data del 30 novembre 1995" sono sostituite dalle
seguenti: "alla data del 30 novembre 1996";
le parole: "indette entro il 31 dicembre 1993"
sono sostituite dalle seguenti: "indette entro
il 31 dicembre 1994"; le parole: "entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro
il 31 dicembre 1997";
b) al comma 15, le parole: "trentasei
mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro
mesi"; c) al comma 18, le parole: "31 dicembre
1996" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 1997".
19. In caso di sospensione cautelare
nei confronti di un impiegato di un ente locale sottoposto
a procedimento penale, la temporanea vacanza puo' essere
coperta con una assunzione a tempo determinato, anche
in deroga alle disposizioni della presente legge. Tale
disposizione non si applica per gli enti locali che
versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie
di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, e successive modificazioni, che abbiano
personale in mobilita'.
20. Al comma 3-bis, primo periodo, dell'articolo
1 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n.
539, sono aggiunte, in fine, le parole:
"vigente prima della data del 31
agosto 1993".
21. Per gli enti locali, in deroga a
quanto previsto dall'articolo 3, comma 22, della legge
24 dicembre 1993, n. 537, le graduatorie concorsuali
rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla
data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei
posti che si venissero a rendere successivamente vacanti
e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti
o trasformati successivamente all'indizione del concorso
medesimo. La disposizione di cui al presente comma ha
efficacia a decorrere dal 4 dicembre 1996.
Art. 7
Modifiche alla legge 15 marzo 1997, n. 59
1. Alla legge 15 marzo 1997, n. 59, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, comma 1, le parole:
"entro nove mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge" sono sostituite dalle seguenti:
"entro il 31 marzo 1998";
b) all'articolo 4, comma 4, lettera a),
sono soppresse le parole: "e amministrazione";
c) all'articolo 5, comma 3, sono soppresse
le parole: "La Commissione ha sede presso la Camera
dei deputati";
d) all'articolo 11, comma 1, le parole:
"entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge" sono sostituite dalle seguenti:
"entro il 31 luglio 1998";
e) all'articolo 11, comma 4, le parole:
"e di coordinarle con" sono sostituite dalle
seguenti: "recanti principi e criteri direttivi
per"; la parola: "emanati" e' sostituita
dalle seguenti: "da emanarsi";
f) all'articolo 11, comma 4, le parole:
"31 dicembre 1997" sono sostituite dalle seguenti:
"31 marzo 1998";
g) all'articolo 11, comma 7, e' aggiunto
il seguente periodo: "Sono fatti salvi i procedimenti
concorsuali per i quali sia stato gia' pubblicato il
bando di concorso";
h) all'articolo 12, comma 1, lettera
c), sono soppresse le parole: "dell'articolo 38";
i) all'articolo 12, comma 1, lettera
g), dopo le parole: "ad ordinamento autonomo"
sono aggiunte le seguenti: "o di agenzie e aziende,
anche";
l) all'articolo 12, comma 1, la lettera
t) e' sostituita dalla seguente: "t) prevedere
che i processi di riordinamento e razionalizzazione
sopra indicati siano accompagnati da adeguati processi
formativi che ne agevolino l'attuazione, all'uopo anche
rivedendo le attribuzioni e l'organizzazione della Scuola
superiore della pubblica amministrazione e delle altre
scuole delle amministrazioni centrali";
m) la lettera h) del comma 5 dell'articolo
20 e' ricollocata come lettera f, al termine del comma
1 dell'articolo 17;
n) all'articolo 22, comma 1, sono soppresse
le parole: "Di conseguenza";
o) all'articolo 22, comma 1, le parole:
"e alle province autonome" sono sostituite
dalle seguenti: ", alle province autonome e ai
comuni";
p) all'articolo 22, comma 2, dopo le
parole: "o la provincia autonoma" sono aggiunte
le seguenti: "o i comuni";
q) all'articolo 22, comma 3, le parole:
"trasferiti ad uno o piu' comuni. Possono altresi'"
sono sostituite dalle seguenti: "ad esse trasferiti
ai comuni interessati, i quali possono altresi'";
r) all'articolo 22, comma 4, le parole:
"territorialmente interessate" sono sostituite
dalle seguenti: "o i comuni territorialmente interessati";
s) alle leggi richiamate al n. 86 dell'allegato
1 sono aggiunte le seguenti: "legge 17 gennaio
1994, n. 47; decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.".
Art. 8
Disposizioni in materia di contrattazione collettiva
1. All'articolo 50 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto
legislativo 18 novembre 1993, n. 470, sono apportate
le seguenti modificazioni:
al primo periodo del comma 4 le parole:
"previo parere delle province e dei comuni"
sono sostituite dalle seguenti: "previa intesa
con le province e con i comuni e previo parere degli
organismi rappresentativi degli altri enti del comparto";
al medesimo comma 4 il terzo e il quarto periodo sono
sostituiti dal seguente: "L'intesa dei comuni e
delle province e' espressa rispettivamente dall'Associazione
nazionale dei comuni italiani e dall'Unione delle province
d'Italia".
2. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo
51 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come
modificato dal decreto legislativo 18 novembre 1993,
n. 470, e' sostituito dal seguente:
"Per quanto attiene ai contratti
collettivi riguardanti il personale delle regioni, degli
enti regionali e degli enti locali, il Governo provvede
previa intesa con le amministrazioni regionali, provinciali
e comunali, espressa dalla Conferenza dei presidenti
delle regioni e delle province autonome di Trento e
di Bolzano, dall'Unione delle province d'Italia e dall'Associazione
nazionale dei comuni italiani".
3. Il comma 2 dell'articolo 52 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato
dal decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, e'
sostituito dal seguente:
"2. Il Presidente del Consiglio
dei ministri, per gli aspetti di interesse regionale,
provinciale e comunale, previa intesa con le amministrazioni
regionali, provinciali e comunali, espressa rispettivamente
dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, dall'Unione
delle province d'Italia e dall'Associazione nazionale
dei comuni italiani, impartisce all'agenzia le direttive
per i rinnovi dei contratti collettivi, indicando in
particolare le risorse complessivamente disponibili
per i comparti, i criteri generali della distribuzione
delle risorse al personale ed ogni altro elemento utile
in ordine al rispetto degli indirizzi impartiti".
4. In attesa della riforma della procedura
della contrattazione collettiva di cui all'articolo
45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN), l'autorizzazione di cui all'articolo
7, comma 1, del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 89,
convertito dalla legge 17 maggio 1995, n. 186, puo'
essere concessa sino al 31 marzo 1998.
Art. 9
Disposizioni in materia di equilibrio finanziario e
contabilità degli enti locali
1. Entro centoventi giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, il Governo
e' delegato ad emanare norme legislative dirette ad
integrare le disposizioni di cui al decreto legislativo
25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni,
relative alle conseguenze della dichiarazione di dissesto
finanziario di cui all'articolo 79 del medesimo decreto
e dirette a rafforzare gli strumenti di verifica per
garantire il rispetto dell'equilibrio finanziario degli
enti locali e la corretta gestione delle risorse finanziarie,
strumentali e umane, prevedendo:
a) sistemi di verifica dell'attendibilita'
delle previsioni di bilancio da parte dei collegi dei
revisori;
b) le sanzioni per gli amministratori,
esclusa ogni limitazione ai diritti di elettorato attivo
e passivo, quando il dissesto finanziario sia diretta
conseguenza di azioni od omissioni dolose o colpose
accertate secondo giusto procedimento;
c) procedure semplificate e celeri per
la rilevazione e il pagamento dei debiti conseguenti
al dissesto finanziario;
d) disposizioni per garantire il rispetto
dell'obbligo di idonea copertura finanziaria nelle deliberazioni
dei provvedimenti degli enti locali e per contenere
il fenomeno dei debiti fuori bilancio.
2. Sullo schema di decreto legislativo
e' acquisito, entro trenta giorni dalla data di trasmissione,
il parere delle competenti Commissioni parlamentari,
nonche' della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano e della Conferenza Stato-Citta' e autonomie
locali. In mancanza dei pareri nel termine prescritto,
il Governo procede comunque all'emanazione del decreto
legislativo.
3. Le disposizioni di cui al comma 1,
lettere a) e c), si applicano anche ai casi di dissesto
in atto alla data di entrata in vigore del decreto legislativo
emanato ai sensi del medesimo comma 1.
4. L'articolo 108 del decreto legislativo
25 febbraio 1995, n. 77, e' sostituito dal seguente:
"Art. 108. - (Adeguamento dei regolamenti).
1. I regolamenti di contabilita' di comuni
e province sono approvati nel rispetto delle sottoelencate
norme del presente decreto, da considerarsi come principi
generali con valore di limite inderogabile:
a) articoli da 1 a 18;
b) articoli 21, 24, comma 4, 25, comma
2, 27 e 29, comma 1;
c) articoli da 31 a 34;
d) articoli 35, commi da 1 a 4, e da
36 a 39;
e) articoli 43, 44, comma 1, 46 e 48;
f) articoli da 50 a 54, 58, commi 1 e
2, 62 e 64;
g) articoli da 67 a 99;
h) articoli 102, 105, 106, 111 e 116.
2. Le rimanenti norme del presente decreto
non si applicano qualora il regolamento di contabilita'
dell'ente rechi una differente disciplina".
5. Fermo restando l'obbligo del sistema
di codifica dei titoli di entrata e di spesa, la predisposizione
del modello di cui all'articolo 114, comma 1, lettera
c), del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77,
e successive modificazioni, da parte di comuni e province
e' facoltativa.
6. Sono abrogati l'articolo 50, comma
2, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77,
il comma 5 dell'articolo 32 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, nella parte
in cui consente l'affidamento senza gara del servizio
di tesoreria al concessionario del servizio di riscossione,
e, all'articolo 27, comma 9, del decreto legislativo
25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni,
sono soppresse le parole: "all'articolo 53, comma
1, ed". All'articolo 31, comma 2, lettera c), del
decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive
modificazioni, le parole: "in sede di assestamento"
sono sostituite dalle parole: "una tantum"
7. In prima applicazione il termine per
l'adeguamento dei regolamenti di contabilita' di comuni
e province ai principi del decreto legislativo 25 febbraio
1995, n. 77, e successive modificazioni, e' fissato
al 31 ottobre 1997.
Art. 10
Disposizioni in materia di giudizio di conto
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 58 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Gli agenti contabili degli
enti locali, salvo che la Corte dei conti lo richieda,
non sono tenuti alla trasmissione della documentazione
occorrente per il giudizio di conto di cui all'articolo
74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed agli
articoli 44 e seguenti del testo unico approvato con
regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214".
2. Al decreto legislativo 25 febbraio
1995, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 3 e 4 dell'articolo 67 sono
abrogati;
b) al comma 1 dell'articolo 75 sono soppresse
le parole da: "il quale lo deposita" fino
alla fine del comma.
Art. 11
Soppressione della commissione di cui all'articolo 19,
secondo comma, del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio
1965, n. 431. Competenze del consiglio superiore dei
lavori pubblici
1. Il parere del Consiglio superiore
dei lavori pubblici sostituisce il parere della commissione
di cui all'articolo 19, secondo comma, del decreto-legge
15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 maggio 1965, n. 431, e successive modificazioni.
La commissione predetta e' soppressa.
2. All'articolo 6 della legge 11 febbraio
1994, n. 109, come modificata dal decreto-legge 3 aprile
1995 n. 101, convertito, con modificazioni dalla legge
2 giugno 1995, n. 216, dopo il comma 5-bis, e' aggiunto
il seguente:
"5-ter. Il Consiglio superiore dei
lavori pubblici esprime il parere entro quarantacinque
giorni dalla trasmissione del progetto. Decorso tale
termine, il parere si intende espresso in senso favorevole".
Art. 12
Disposizioni in materia di alienazione degli immobili
di proprieta' pubblica
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della
legge 24 dicembre 1993, n. 560, e' inserito il seguente:
"2-bis. Le disposizioni della presente
legge non si applicano alle unita' immobiliari degli
enti pubblici territoriali che non abbiano finalita'
di edilizia residenziale pubblica. Agli immobili urbani
pubblici e a quelli sottoposti a tutela ai sensi dell'articolo
4 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, adibiti a uso
diverso da quello di edilizia residenziale si applicano
le disposizioni degli articoli 38 e 40 della legge 27
luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni".
2. I comuni e le province possono procedere
alle alienazioni del proprio patrimonio immobiliare
anche in deroga alle norme di cui alla legge 24 dicembre
1908, n. 783, e successive modificazioni, ed al regolamento
approvato con regio decreto 17 giugno 1909, n. 454,
e successive modificazioni, nonche' alle norme sulla
contabilita' generale degli enti locali, fermi restando
i principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile.
A tal fine sono assicurati criteri di trasparenza e
adeguate forme di pubblicita' per acquisire e valutare
concorrenti proposte di acquisto, da definire con_[8m
_[10m regolamento dell'ente interessato.
3. Alle alienazioni di beni immobili
di interesse storico e artistico dello Stato, dei comuni
e delle province si applicano le disposizioni di cui
agli articoli 24 e seguenti della legge 1 giugno 1939,
n. 1089. I beni immobili notificati ai sensi della legge
20 giugno 1909, n. 364, o della legge 11 giugno 1922,
n. 778, per i quali non siano state in tutto o in parte
rinnovate e trascritte le notifiche ai sensi dell'articolo
2 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, sono, su domanda
degli aventi diritto, da presentarsi entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, ricompresi
a tutti gli effetti tra gli immobili notificati e vincolati
ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089. Alle alienazioni,
totali o parziali, dei beni immobili di cui al periodo
precedente, avvenute prima della data di entrata in
vigore della presente legge, non si applicano le disposizioni
di cui al capo III, sezione II, della legge 1 giugno
1939, n. 1089.
4. Le disposizioni del comma 3 e quelle
da esse richiamate non si applicano alle alienazioni
deliberate prima del 31 dicembre 1996, da parte di enti
ed istituti pubblici, aventi ad oggetto beni immobili
ricompresi nella tutela disposta con gli articoli 1
e 2 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, per i quali
non siano intervenute, prima della deliberazione di
alienazione, la notifica e la trascrizione ai sensi
dell'articolo 2 della predetta legge. In assenza di
regolamento, i comuni e le province non possono procedere
alle alienazioni secondo le disposizioni di cui al comma
2.
5. Le approvazioni e le autorizzazioni
ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, relative
ad interventi in materia di edilizia pubblica e privata
sui beni di interesse storico e artistico, sono rilasciate
entro il termine di novanta giorni dalla presentazione
della richiesta alla competente soprintendenza. Il termine
e' sospeso, fino a trenta giorni, per una sola volta,
se la competente soprintendenza richiede chiarimenti
o elementi integrativi di giudizio ovvero procede ad
accertamenti di natura tecnica, dandone comunicazione
al richiedente.
6. Decorso il termine di cui al comma
5, previa diffida a provvedere nel successivo termine
di trenta giorni, le richieste di approvazione e di
autorizzazione si intendono accolte. In tali casi, nei
confronti dei responsabili del ritardo e' promosso il
procedimento disciplinare mediante contestazione di
addebiti, in applicazione delle disposizioni vigenti.
Art. 13
Abrogazione delle disposizioni che prevedono autorizzazioni
ad accettare lasciti e donazioni e ad acquistare beni
stabili
1. L'articolo 17 del codice civile e
la legge 21 giugno 1896, n. 218, sono abrogati; sono
altresi' abrogate le altre disposizioni che prescrivono
autorizzazioni per l'acquisto di immobili o per accettazione
di donazioni, eredita' e legati da parte di persone
giuridiche, associazioni e fondazioni.
2. Le disposizioni di cui al comma 1
si applicano anche alle acquisizioni deliberate o verificatesi
in data anteriore a quella di entrata in vigore della
presente legge.
Art. 14
Disposizioni in materia di pagamento dell'imposta mediante
cessione di beni culturali
1. All'articolo 28-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) il terzo comma e' sostituito dal seguente:
"L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali
attesta per ogni singolo bene l'esistenza delle caratteristiche
previste dalla vigente legislazione di tutela e dichiara,
per i beni e le opere di cui al primo comma, l'interesse
dello Stato ad acquisirli";
b) il quinto comma e' abrogato.
2. All'articolo 39 del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni
e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre
1990, n. 346, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. L'Amministrazione per i beni
culturali e ambientali attesta per ogni singolo bene
l'esistenza delle caratteristiche previste dalle norme
indicate nell'articolo 13, comma 1, e dichiara, per
i beni e le opere di cui al comma 1, l'interesse dello
Stato ad acquisirli"; b) il comma 5 e' abrogato.
Art. 15
Disposizioni in materia di pagamento all'estero delle
tasse di concessione governativa e dell'imposta di bollo
1. Alla Sezione III della Tabella dei
diritti da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari,
annessa alla legge 2 maggio 1983, n. 185, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) la denominazione della Sezione III
e' sostituita dalla seguente: "Passaporti, altre
tasse di concessione governativa e imposta di bollo";
b) l'articolo 25 e' sostituito dal seguente:
"Art. 25 - Passaporto. La tassa
da applicarsi e' uguale a quella stabilita nel territorio
nazionale. Altre tasse di concessione governativa. Le
tasse da applicarsi sono uguali a quelle stabilite nel
territorio nazionale";
c) dopo l'articolo 25 e' inserito il
seguente: "Art. 25-bis. - Imposta di bollo. L'imposta
da applicarsi e' uguale a quella stabilita nel territorio
nazionale".
2. Entro un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, con regolamento da adottarsi
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, il Governo adotta misure per la semplificazione
delle modalita' dei versamenti a favore della pubblica
amministrazione, delle regioni, delle amministrazioni
locali e degli enti pubblici economici da parte dei
cittadini italiani all'estero o stranieri presso gli
uffici diplomatici e consolari per altre imposte, tasse,
ammende e servizi resi.
Art. 16
Difensori civici delle regioni e delle province autonome
1. A tutela dei cittadini residenti nei
comuni delle rispettive regioni e province autonome
e degli altri soggetti aventi titolo secondo quanto
stabilito dagli ordinamenti di ciascuna regione e provincia
autonoma, i difensori civici delle regioni e delle province
autonome esercitano, sino all'istituzione del difensore
civico nazionale, anche nei confronti delle amministrazioni
periferiche dello Stato, con esclusione di quelle competenti
in materia di difesa, di sicurezza pubblica e di giustizia,
le medesime funzioni di richiesta, di proposta, di sollecitazione
e di informazione che i rispettivi ordinamenti attribuiscono
agli stessi nei confronti delle strutture regionali
e provinciali.
2. I difensori civici inviano ai Presidenti
del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati
entro il 31 marzo una relazione sull'attivita' svolta
nell'anno precedente ai sensi del comma 1.
Art. 17
Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione
dell'attivita' amministrativa e di snellimento dei procedimenti
di decisione e di controllo
1. Il comma 2-bis dell'articolo 14 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'articolo
2 dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' sostituito
dal seguente:
"2-bis. Nella prima riunione della
conferenza di servizi le amministrazioni che vi partecipano
stabiliscono il termine entro cui e' possibile pervenire
ad una decisione. In caso di inutile decorso del termine
l'amministrazione indicente procede ai sensi dei commi
3-bis e 4".
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 14 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e' inserito il seguente:
"3-bis. Nel caso in cui una amministrazione
abbia espresso, anche nel corso della conferenza, il
proprio motivato dissenso, l'amministrazione procedente
puo' assumere la determinazione di conclusione positiva
del procedimento dandone comunicazione al Presidente
del Consiglio dei ministri, ove l'amministrazione procedente
o quella dissenziente sia una amministrazione statale;
negli altri casi la comunicazione e' data al presidente
della regione ed ai sindaci. Il Presidente del Consiglio
dei ministri, previa delibera del Consiglio medesimo,
o il presidente della regione o i sindaci, previa delibera
del consiglio regionale o dei consigli comunali, entro
trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, possono
disporre la sospensione della determinazione inviata;
trascorso tale termine, in assenza di sospensione, la
determinazione e' esecutiva".
3. Il comma 4 dell'articolo 14 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e' sostituito dal seguente:
"4. Qualora il motivato dissenso
alla conclusione del procedimento sia espresso da una
amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale,del
patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute
dei cittadini, l'amministrazione procedente puo' richiedere,
purche' non vi sia stata una precedente valutazione
di impatto ambientale negativa in base alle norme tecniche
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 4 del 5 gennaio 1989, una determinazione di conclusione
del procedimento al Presidente del Consiglio dei ministri,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri".
4. Dopo il comma 4 dell'articolo 14 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e' aggiunto il seguente:
"Art. 4-bis. La conferenza di servizi
puo' essere convocata anche per l'esame contestuale
di interessi coinvolti in piu' procedimenti amministrativi
connessi, riguardanti medesimi attivita' o risultati.
In tal caso, la conferenza e' indetta dalla amministrazione
o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni
che curano l'interesse pubblico prevalente ovvero dall'amministrazione
competente a concludere il procedimento che cronologicamente
deve precedere gli altri connessi. L'indizione della
conferenza puo' essere richiesta da qualsiasi altra
amministrazione coinvolta".
5. Dopo l'articolo 14 della legge 7 agosto
1990, n. 241, e' inserito il seguente:
"Art. 14-bis.
1. Il ricorso alla conferenza di servizi
e' obbligatorio nei casi in cui l'attivita' di programmazione,
progettazione, localizzazione, decisione o realizzazione
di opere pubbliche o programmi operativi di importo
iniziale complessivo superiore a lire 30 miliardi richieda
l'intervento di piu' amministrazioni o enti, anche attraverso
intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati,
ovvero qualora si tratti di opere di interesse statale
o che interessino piu' regioni. La conferenza puo' essere
indetta anche dalla amministrazione preposta al coordinamento
in base alla disciplina vigente e puo' essere richiesta
da qualsiasi altra amministrazione coinvolta in tale
attivita'.
2. Nelle conferenze di servizi di cui
al comma 1, la decisione si considera adottata se, acquisita
anche in sede diversa ed anteriore alla conferenza di
servizi una intesa tra lo Stato e la regione o le regioni
territorialmente interessate, si esprimano a favore
della determinazione i rappresentanti di comuni o comunita'
montane i cui abitanti, secondo i dati dell'ultimo censimento
ufficiale, costituiscono la maggioranza di quelli delle
collettivita' locali complessivamente interessate dalla
decisione stessa e comunque i rappresentanti della maggioranza
dei comuni o delle comunita' montane interessate. Analoga
regola vale per i rappresentanti delle province".
6. Dopo l'articolo 14-bis della legge
7 agosto l990, n. 241, introdotto dal comma 5 del presente
articolo, e' inserito il seguente:
"Art. 14-ter.
- 1. La conferenza di servizi di cui
all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica
18 aprile 1994, n. 383, puo' essere convocata prima
o nel corso dell'accertamento di conformita' di cui
all'articolo 2 del predetto decreto. Quando l'accertamento
abbia dato esito positivo, la conferenza approva i progetti
entro trenta giorni dalla convocazione.
2. La conferenza di cui al comma 1 e'
indetta, per le opere di interesse statale, dal Provveditore
alle opere pubbliche competente per territorio. Allo
stesso organo compete l'accertamento di cui all'articolo
2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1994, n. 383, salvo il caso di opere che interessano
il territorio di piu' regioni per il quale l'intesa
viene accertata dai competenti organi del Ministero
dei lavori pubblici".
7. Dopo l'articolo 14-ter della legge
7 agosto 1990, n. 241, introdotto dal comma 6 del presente
articolo, e' inserito il seguente:
"Art. 14-quater.
1. Nei procedimenti relativi ad opere
per le quali sia intervenuta la valutazione di impatto
ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio
1986, n. 349, le disposizioni di- pag. 3 - cui agli
articoli 14, comma 4, 16, comma 3, e 17, comma 2, si
applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela
della salute dei cittadini, fermo restando quanto disposto
dall'articolo 3, comma 5, del decreto del Presidente
della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383. Su proposta
del Ministro competente, del Ministro dell'ambiente
o del Ministro per i beni culturali e ambientali, la
valutazione di impatto ambientale puo' essere estesa,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
previa delibera del Consiglio dei ministri, anche ad
opere non appartenenti alle categorie individuate ai
sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n.
349.
2. Per l'opera sottoposta a valutazione
di impatto ambientale, il provvedimento finale, adottato
a conclusione del relativo procedimento, e' pubblicato,
a cura del proponente, unitamente all'estratto della
predetta valutazione di impatto ambientale, nella Gazzetta
Ufficiale e su un quotidiano a diffusione nazionale.
Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede
giurisdizionale da parte dei soggetti interessati".
8. All'articolo 27 della legge 8 giugno
1990, n. 142, dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
"5-bis. Per l'approvazione di progetti
di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione
e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi
finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi.
L'approvazione dell'accordo di programma comporta la
dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita'
ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione
cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto
inizio entro tre anni".
9. Al comma 4 dell'articolo 27 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo le parole: "consenso
unanime delle " sono sostituite dalle "consenso
unanime del presidente della regione, del presidente
della provincia, dei sindaci e delle altre".
10. Le disposizioni di cui al comma 5-bis
dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
introdotto dal comma 8 del presente articolo, si applicano,
in quanto compatibili, agli accordi di programma ed
ai patti territoriali di cui all'articolo 1 del decreto-legge
8 febbraio l995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile
1995, n. 104, e successive modificazioni, agli accordi
di programma relativi agli interventi previsti nei programmi
e nei piani approvati dalla Commissione di cui all'articolo
2 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, nonche' alle
sovvenzioni globali di cui alla normativa comunitaria.
11. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis,
3-bis e 4 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, introdotte dal presente articolo, si applicano
anche alle altre conferenze di servizi previste dalle
vigenti disposizioni di legge.
12. Il comma 5 dell'articolo 12 della
legge 12 giugno 1990, n. 146, e' sostituito dal seguente:
"5. La Commissione provvede all'autonoma
gestione delle spese relative al proprio funzionamento,
nei limiti degli stanziamenti previsti da un apposito
fondo istituito a tale scopo nel bilancio dello Stato.
Il rendiconto della gestione finanziaria e' soggetto
al controllo della Corte dei conti. Le norme dirette
a disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga
alle disposizioni sulla contabilita' generale dello
Stato, sono approvate con decreto del Presidente della
Repubblica da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con
il Ministro del tesoro, sentita la predetta Commissione".
13. Al comma 2 dell'articolo 12 della
legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo il primo periodo
sono inseriti i seguenti:
"Alle dipendenze della Commissione
e' posto, altresi', un contingente, non superiore nel
primo biennio a diciotto unita', di dipendenti dello
Stato e di altre amministrazioni pubbliche, in posizione
di comando, determinato, su proposta della Commissione,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
di concerto con il Ministro del tesoro. I dipendenti
comandati conservano lo stato giuridico e il trattamento
economico delle amministrazioni di provenienza, a carico
di queste ultime".
14. Nel caso in cui disposizioni di legge
o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le
amministrazioni pubbliche di un contingente di personale
in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni
di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento
di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla
richiesta.
15. All'articolo 56, terzo comma, del
testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3, la parola: "sentiti" e' sostituita dalla
seguente: "sentito"; le parole: "ed il
consiglio di amministrazione" sono soppresse.
16. All'articolo 58, terzo comma, del
citato testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, la parola: "sentiti"
e' sostituita dalla seguente: "sentito"; le
parole: "ed il consiglio di amministrazione"
sono soppresse.
17. All'articolo 56 del citato testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, e' aggiunto il seguente comma:
"In attesa dell'adozione del provvedimento
di comando, puo' essere concessa, dall'amministrazione
di appartenenza, l'immediata utilizzazione dell'impiegato
presso l'amministrazione che ha richiesto il comando".
18. Fino alla trasformazione in societa'
per azioni dell'Ente poste italiane, il personale dipendente
dell'Ente stesso puo' essere comandato presso le amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
I dipendenti degli enti locali a tempo
parziale, purche' autorizzati dall'amministrazione di
appartenenza, possono prestare attivita' lavorativa
presso altri enti.
19. Presso l'Autorita' per l'informatica
nella pubblica amministrazione e' istituito un Centro
tecnico, operante con autonomia amministrativa e funzionale,
sotto la direzione e il controllo dell'Autorita', per
l'assistenza ai soggetti che utilizzano la Rete unitaria
della pubblica amministrazione.
Con regolamento da emanarsi entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i compiti,
l'organizzazione ed il funzionamento del Centro medesimo.
Il Centro si avvale di personale assunto con contratto
di diritto privato, anche a tempo determinato, in numero
non superiore a cinquanta unita'.
In sede di prima applicazione i compiti
del Centro sono svolti dall'Autorita' per l'informatica
nella pubblica amministrazione.
Dalla data di entrata in vigore del regolamento
di cui al presente comma, il Centro subentra nei compiti
dell'Autorita' inerenti l'assistenza ai soggetti che
utilizzano la Rete unitaria della pubblica amministrazione,
ivi inclusi i procedimenti di gara ancora in corso.
Gli oneri di funzionamento del Centro gravano sulle
disponibilita' gia' destinate al finanziamento del progetto
intersettoriale "Rete unitaria della pubblica amministrazione"
di cui all'articolo 2 del decreto-legge 3giugno 1996,
n. 307, convertito dalla legge 30 luglio 1996, n. 400,
da assegnare con le modalita' ivi indicate nella misura
ritenuta congrua dall'Autorita' per l'informatica nella
pubblica amministrazione in relazione alla progressiva
assunzione dei compiti ad esso attribuiti.
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